INFORTUNI SUL LAVORO

Alcuni esempi di sentenza

In tema di infortuni sul lavoro vi è una responsabilità solidale da parte di tutti coloro che causano il danno

Pubblicata il 19/10/2017

In tema di infortuni sul lavoro, quando un danno di cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell’evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell’articolo 1294 del codice civile fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere, dal momento che, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 3 agosto 2017, n. 19435

 

In tema di infortunio sul lavoro, grava sul committente l’onere di i adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori

Pubblicata il 15/02/2016

In tema di infortunio sul lavoro, il committente, nella cui disponibilità permane l’ambiente di lavoro, ha l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dall’impresa appaltatrice, consistenti nell’informazione adeguata dei singoli lavoratori e non solo dell’appaltatrice, nella predisposizione di tutte le misure necessarie al raggiungimento dello scopo, nella cooperazione con l’appaltatrice per l’attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all’attività appaltata, tanto più se caratterizzata dall’uso di macchinari pericolosi.

Corte di Cassazione, Sezione L civile, Sentenza 12 gennaio 2016, n. 287

 

Il datore di lavoro non può rispondere dell’infortunio occorso al lavoratore per sua colpa

Pubblicata il 22/04/2015

Dal dovere di prevenzione imposto al datore di lavoro dall’articolo 2087 c.c., non puo’ desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile e innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere la responsabilita’ del datore di lavoro ogni volta che un danno si sia comunque verificato, occorrendo invece che l’evento sia pur sempre riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento imposti da norme di fonte legale o suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuati (Cass. 6018/2000; Cass. 10510/04; Cass. 8710/07 e, in precedenza, Cass. 5409/98).

Corte di Cassazione, Sezione L civile, Sentenza 3 aprile 2015, n. 6881

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